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Se il Codice della Strada punisce ora l’omicidio stradale. Il pensiero di Anna Fasoli

Se il Codice della Strada punisce ora l’omicidio stradale. Il pensiero di Anna Fasoli

La normativa, entrata in vigore il 25 marzo 2016, ha aggiunto nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Rispettivamente articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.

Recita il 589-bis: “è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale”.

 

Le pene sono importanti, da 2 a 7 anni se commesso in violazione di norme del codice stradale. Le aggravanti previste – fino anche a 12 anni di reclusione- si riferiscono allo stato di ebbrezza, divisa in media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) e grave, (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Giusto e sacrosanto.

Però, nel mio ruolo di assicuratrice, la domanda che mi pongo è: quali strumenti e polizze possono inserirsi come strumenti utili in questo quadro mutato?

Senza interferire con la responsabilità penale che è personale e inalienabile, a mio avviso una protezione utile esiste e si attua su due piani diversi: quello che riguarda il risarcimento del danno e quello che invece attiene all’iter processuale.

Massimali più alti, dunque, per il primo caso.

Garanzia accessoria Tutela Legale per il secondo.

Insomma là dove si instaura un processo, ecco che il diritto ad avere una difesa quanto migliore e più idonea secondo il proprio interesse è cruciale.

Per tutti.

Perché se è vero che è giusto attribuire le responsabilità per gesti o omissioni che impongono simili conseguenze, è altrettanto sacrosanto che il giudizio sia giusto. E quindi che si svolga senza storture, anche per chi ha commesso un fatto di reato.

 

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