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RC professionale per gli enologi

RC professionale per gli enologi

 Lo scorso anno, il d.l. 138/2011 ha introdotto l'obbligo per il professionista di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a protezione dei rischi nell'esercizio dell'attività. Il nuovo regime non è stato reso immediatamente operativo, ritenendo più giusto lasciare tempo, ai diversi ordini di categoria, fino al 13 agosto 2012 per recepire la norma.

 

L’idea forte che sta alla base di una simile scelta è di garantire una duplice tutela: a favore dei terzi che eventualmente subiscono il danno, ma anche a protezione della tranquillità del professionista.

Insomma, anche quando la prudenza e la perizia del professionista enologo sono eccellenti, esiste la possibilità di errore.

Errare umanum est, chiosavano i latini. Ma, oggi, a differenza del passato,  un errore, innescandosi nel complesso ciclo di produzione e distribuzione, può dare causa ad un insieme di conseguenze di proporzioni talvolta persino drammatiche.

Come attesta di continuo la cronaca, il numero delle cause per risarcimento è cresciuto in maniera esponenziale e le cifre raggiunte parlano di numeri da capogiro.

Per fare un esempio in tema di enologia, basti pensare a quanti vini italiani varchino le frontiere non solo nazionali, ma inviati verso paesi extraeuropei, dove normative e regolamenti hanno imposizioni diverse dalle nostre e anche la legislazione in materia di danno differisce profondamente.

Ecco allora che una semplice disattenzione, o un errore causato da strumenti ad alta tecnologia,(di cui spetta però sempre al professionista controllare il funzionamento), che un’alterazione non considerata delle condizioni climatiche e atmosferiche, mai tanto “bizzarre” come di questi tempi, possono condurre a conseguenze sulla produzione e quindi sulla distribuzione, se non persino sulla salute dei consumatori, che rischiano, con sempre maggiore frequenza, di deflagrare in danni stratosferici.

Per far fronte a questa responsabilità del professionista, in un contesto tanto complesso – responsabilità che permane anche quando l’enologo professionista presti la propria attività come dipendente di cantina, nella funzione di quadro o dirigente – il legislatore ha voluto imporre una sorta di protezione obbligatoria, di paracadute di sicurezza, conscio del fatto che talvolta tutta l’attenzione può rivelarsi non sufficiente. Ed è qui che entra in gioco la funzione principale dell’assicuratore.

 

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