Non tutte le “colpe” (dell’apprendista) sono del datore di lavoro
Chi “paga” se il datore di lavoro non forma l’apprendista? A mettere chiarezza e tagliare una volta per tutte la testa al toro del complicato quanto gravoso problema, arriva ora una circolare del ministero del Lavoro, la 5/2013 . Si legge che non tutte le violazioni addebitabili al datore di lavoro e collegate all'obbligo formativo portano necessariamente alla sanzione di dover pagare i contributi maggiorati.
Vale a dire che solo nei casi più gravi, quando cioè non sia possibile recuperare la mancata formazione, il datore di lavoro dovrà la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l'apprendistato e le aliquote normali dovute per l'ordinario rapporto subordinato. E in più con una sorta di sanzione: con la maggiorazione del 100%.
Si tratta di un sistema che cerca, comunque, di far funzionare l’apprendistato. Così, per esempio, se si accerta la mancata formazione durante il primo o il secondo anno di un contratto che ne prevede tre, ecco che viene data al datore di lavoro la possibilità di “recuperare”, accelerando la formazione nel corso del periodo rimasto. E per fare da volano a questo contratto, la circolare si pronuncia anche su due querelle del passato. La prima riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere: fino a tre, dice il testo, per il datore di lavoro che non ha lavoratori specializzati. La seconda coinvolge il lavoro in affitto, dove l’assunzione di apprendisti è ammessa solo a se si tratti di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato.